Le novità della legge di bilancio 2026 di interesse per le persone fisiche
Riepiloghiamo le principali novità in materia fiscale e di agevolazioni di interesse per le persone fisiche contenute nella legge di bilancio 2026 pubblicata in G.U. 30.12.2025 n. 301 e in vigore dall’1.1.2026:
- Aliquote IRPEF – Riduzione dal 35% al 33% dell’aliquota del secondo scaglione
Viene prevista la riduzione dal 35% al 33% dell’aliquota IRPEF del secondo scaglione di reddito imponibile (reddito complessivo al netto degli oneri deducibili), cioè quello superiore a 28.000 euro e fino a 50.000 euro, al fine di operare una riduzione dell’imposizione fiscale nei confronti del c.d. “ceto medio”.
L’articolazione degli scaglioni e delle relative aliquote IRPEF diventa quindi la seguente:
– 23%, per il reddito imponibile fino a 28.000 euro;
– 33% (prima 35%), per il reddito imponibile superiore a 28.000 euro e fino a 50.000 euro;
– 43%, per il reddito imponibile superiore a 50.000 euro.
Il risparmio fiscale massimo derivante dall’intervento in esame è quindi pari a 440 euro (22.000 euro, ammontare del secondo scaglione, per il 2% di riduzione dell’aliquota).
La suddetta riduzione si applica a regime, a partire dall’1.1.2026, quindi a decorrere dal periodo d’imposta 2026.
In relazione alle dichiarazioni dei redditi, la novità sarà quindi applicabile per la prima volta nei modelli 730/2027 e REDDITI PF 2027.
Le nuove disposizioni in materia di aliquote IRPEF sono però già applicabili in sede di effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati relativi al periodo d’imposta 2026, ai sensi degli artt. 23 e 24 del DPR 600/73.
A partire dalle retribuzioni e pensioni di gennaio 2026, in sede di effettuazione delle ritenute, i sostituti d’imposta devono quindi applicare la nuova aliquota del 33%, anche se, in considerazione dei tempi tecnici necessari per gli adeguamenti informatici e amministrativi, la novità potrebbe diventare concretamente operativa nei mesi successivi, fatti salvi i necessari conguagli in relazione alle precedenti mensilità del 2026.
- Detrazioni IRPEF per oneri e spese sostenute dall’1.1.2026 – Riduzione di 440 euro per i possessori di redditi superiori a 200.000 euro
Per “neutralizzare” il risparmio fiscale massimo derivante dalla riduzione dell’aliquota IRPEF del secondo scaglione di reddito imponibile, dal periodo d’imposta 2026, in capo ai contribuenti con un reddito complessivo superiore a 200.000 euro è prevista una riduzione di 440 euro dell’importo della detrazione d’imposta per determinati oneri detraibili.
Mediante l’inserimento del co. 5-bis all’art. 16-ter del TUIR, viene infatti previsto che, dall’anno 2026 (modello 730/2027 o REDDITI PF 2027), dopo aver tenuto conto di quanto previsto dagli artt. 15 co. 3-bis e 16-ter del TUIR, la detrazione spettante è diminuita di 440 euro per:
– gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19% dal TUIR o da altre disposizioni fiscali, fatta eccezione per le spese sanitarie di cui all’art. 15 co. 1 lett. c) del TUIR;
– le erogazioni liberali in favore dei partiti politici di cui all’art. 11 del DL 149/2013, per le quali spetta una detrazione del 26%;
– i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi di cui all’art. 119 co. 4, quinto periodo, del DL 34/2020, per i quali spetta una detrazione del 90%.
Non sono viceversa oggetto della riduzione, ad esempio:
– le detrazioni previste dall’art. 12 del TUIR, per familiari a carico;
– le detrazioni previste dall’art. 13 del TUIR, per tipologie reddituali;
– le detrazioni previste dall’art. 16 del TUIR, per canoni di locazione;
– le detrazioni previste dall’art. 16-bis del TUIR, per interventi di recupero edilizio;
– le detrazioni previste da altre disposizioni in relazione agli interventi “edilizi”, quali la detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica (c.d. “ecobonus”) e la detrazione per gli interventi volti alla riduzione del rischio sismico (c.d. “sismabonus”).
Ai fini dell’applicazione della riduzione di 440 euro, il reddito complessivo, determinato ai sensi dell’art. 8 del TUIR, deve essere assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze. Nel calcolo del reddito complessivo devono però essere ricompresi anche:
– i redditi dei fabbricati assoggettati alla “cedolare secca sulle locazioni”;
– i redditi di lavoro autonomo o d’impresa assoggettati al regime forfetario di cui alla L.190/2014;
– le mance elargite dai clienti ai lavoratori dipendenti del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, assoggettate all’imposta sostitutiva del 5%;
– l’eccedenza di agevolazione ACE ancora utilizzabile.
Per i soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale, si deve tenere conto del reddito effettivo e non di quello concordato.
- Altre disposizioni di riduzione delle detrazioni d’imposta per oneri da applicare congiuntamente
Dal periodo d’imposta 2026, il calcolo dell’ammontare delle detrazioni fiscali spettanti si complicherà ulteriormente in quanto si dovrà tenere conto anche delle disposizioni recate dall’art. 16-ter del TUIR e dall’art. 15 co. 3-bis del TUIR che prevedono, rispettivamente:
– dall’1.1.2025, il riordino delle detrazioni per oneri per le persone fisiche con un reddito complessivo superiore a 75.000 euro (con alcune eccezioni, tra cui le spese sanitarie), mediante la previsione di un metodo di calcolo delle detrazioni fiscali parametrato al reddito e al numero di figli fiscalmente a carico presenti nel nucleo familiare del contribuente;
– dall’1.1.2020, la parametrazione delle detrazioni previste dall’art. 15 del TUIR (salvo alcune eccezioni tra cui le spese sanitarie e gli interessi passivi sui mutui) al reddito complessivo superiore a 120.000 euro.
Le tre misure citate che ridimensionano gli oneri detraibili, tuttavia, non riguardano le medesime tipologie di spese.
- Adeguamento delle addizionali regionali e comunali ai nuovi scaglioni di reddito IRPEF – Proroga di un anno del regime transitorio
Viene prorogato al 2028 il regime transitorio, previsto per gli anni 2025, 2026 e 2027, in cui le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e i Comuni possono stabilire aliquote delle addizionali regionali e comunali all’IRPEF differenziate sulla base dei precedenti quattro scaglioni di reddito IRPEF applicabili nel periodo d’imposta 2023, vale a dire:
– fino a15.000 euro;
– oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro;
– oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro;
– oltre 50.000 euro.
Con riferimento all’anno d’imposta 2026, il termine per deliberare l’applicazione dei “vecchi” scaglioni di reddito IRPEF in relazione alle aliquote dell’addizionale comunale è prorogato al 15.4.2026. Se, entro i termini stabiliti, non vengono approvate le nuove aliquote delle addizionali regionali o comunali in relazione ai “nuovi” (o “vecchi”) scaglioni di reddito IRPEF, per gli anni d’imposta 2025, 2026, 2027 e 2028 l’addizionale regionale o comunale si applica sulla base degli scaglioni di reddito e delle aliquote già vigenti in ciascun ente nell’anno precedente a quello di riferimento.
- Interventi di recupero edilizio – Spese sostenute nell’anno 2026 – Aliquote
In relazione alla detrazione IRPEF spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (c.d. “bonus casa”) ai sensi dell’art. 16-bis del TUIR, sono prorogate anche per l’anno 2026 le aliquote fissate per l’anno 2025.
Aliquota di detrazione “ordinaria” per le spese dal 2025 al 2027
Per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, ai sensi dell’art. 16 co. 1 del DL 63/2013, la detrazione IRPEF per gli interventi volti al recupero edilizio è fissata:
– al 36% se le spese sono sostenute dall’1.1.2025 al 31.12.2026 su immobili diversi dall’abitazione principale; al 50% se le spese sono sostenute dall’1.1.2025 al 31.12.2026 dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento e gli interventi sono effettuati sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale
– al 30% se le spese sono sostenute dall’1.1.2027 al 31.12.2027su immobili diversi dall’abitazione principale; al 36% se le spese sono sostenute dall’1.1.2027 al 31.12.2027 dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento e gli interventi sono effettuati sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
Per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027 il limite massimo di spesa detraibile è di 96.000 euro per unità immobiliare (comprese le pertinenze).
- Ecobonus e sismabonus – Spese sostenute nell’anno 2026 – Aliquote
Le aliquote della detrazione IRPEF/IRES spettante per gli interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici, di cui all’art. 14 del DL 63/2013 (c.d. “ecobonus”) e di quella spettante per gli interventi volti alla riduzione del rischio sismico, di cui al successivo art. 16 co. 1-bis ss. (c.d. “sismabonus”), sono allineate al “bonus casa” con riguardo alle spese sostenute dall’1.1.2025.
L’ecobonus” e il “sismabonus” (compreso il c.d. “sismabonus acquisti”), in particolare, possono spettare nelle seguenti misure:
– per le abitazioni principali l’aliquota è del 50% per le spese sostenute nel 2025 e 2026, mentre scende al 36% per quelle sostenute nel 2027;
– per le unità immobiliari diverse dall’abitazione principale l’aliquota è del 36% per le spese sostenute nel 2025 e 2026 e del 30% per quelle sostenute nel 2027.
- Bonus mobili – Proroga
Viene prorogata anche per l’anno 2026 la detrazione IRPEF del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (c.d. “bonus mobili”), di cui all’art. 16 co. 2 del DL 63/2013, quando sono realizzati determinati interventi edilizi. L’agevolazione, pertanto, spetta anche in relazione alle spese sostenute dall’1.1.2026 al 31.12.2026, se gli interventi di recupero del patrimonio edilizio sono iniziati dall’1.1.2025. In relazione alle spese sostenute dall’1.1.2026 al 31.12.2026 il limite massimo di spesa cui applicare la detrazione IRPEF del 50% rimane fissato a 5.000 euro (come per gli anni 2024 e 2025), indipendentemente dall’ammontare delle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.